Diritto e tecnologia11 luglio 20268 min di lettura

La questione del diritto d'autore che Hollywood non può più eludere

9n16 Redaktion

La questione del diritto d'autore che Hollywood non può più eludere

Oggi un establishing shot generato dall'IA può essere fotorealistico, illuminato in modo cinematografico e prodotto rapidamente. Per il team di marketing è un vantaggio. Per l'ufficio legale, per l'assicuratore E&O e per la distribuzione internazionale è proprio qui che comincia il lavoro vero. Perché un'immagine che appare bella non è affatto, di per sé, un'immagine che si può possedere, concedere in licenza, assicurare e sfruttare in tutto il mondo.

Questo divario tra forza persuasiva visiva e solidità giuridica è diventato la questione centrale del settore. Non si decide in sala di montaggio, ma nella chain of title, nella domanda di assicurazione e nel contratto di distribuzione, e non è più rinviabile.

Perché un asset bello non è ancora un asset sicuro

Il nucleo del problema sta nell'addestramento. I modelli generativi nascono elaborando enormi quantità di dati, tra cui opere protette. Lo U.S. Copyright Office lo inquadra chiaramente nella Part 3: «several stages in the development of generative AI involve using copyrighted works in ways that implicate the owners' exclusive rights» (U.S. Copyright Office, Part 3: Generative AI Training). Se questo uso sia consentito dipende negli USA dal test del fair use, e l'autorità chiarisce che non esiste alcuna esenzione generalizzata: «some uses of copyrighted works for generative AI training will qualify as fair use, and some will not» (U.S. Copyright Office, Part 3). L'addestramento sarebbe spesso trasformativo, ma la valutazione dipenderebbe dal caso concreto: dall'opera, dalla fonte, dallo scopo e dai controlli sull'output; l'uso consapevole di set di dati basati sulla pirateria depone contro il fair use (U.S. Copyright Office, Part 3).

Per la produzione ciò significa: la questione giuridica risiede già nel modello, non soltanto nell'immagine generata. Se nessuno può dimostrare su quali opere un sistema sia stato addestrato, resta un rischio residuo che alla fine dovrebbero pagare l'acquirente, il distributore o l'investitore.

Un secondo problema riguarda la proprietà del risultato. Negli USA vale: «copyright protection in the United States requires human authorship» (U.S. Copyright Office, Part 2: Copyrightability). Un risultato generato per puri prompt non è tutelabile secondo l'autorità, poiché «prompts alone do not provide sufficient human control to make users of an AI system the authors of the output» (U.S. Copyright Office, Part 2). La tutela sorge solo là dove le persone plasmano in modo riconoscibile: secondo l'autorità gli autori possono rivendicare diritti sulla selezione, disposizione o modifica creativa dei risultati (U.S. Copyright Office, Part 2). Chi non lo documenta rischia un vuoto di proprietà nel mezzo dell'opera.

Timeline di montaggio di una produzione video professionale con numerose tracce video e audio su un monitor in un ambiente scuro.
Ogni elemento nella timeline ha bisogno di un'origine chiarita: la definizione dei diritti diventa parte della quotidianità produttiva, dal montaggio agli effetti visivi.

Proprio a questo punto un dettaglio giuridico diventa un rischio economico. La chain of title è la prova ininterrotta che una produzione controlla tutti i diritti su tutti gli elementi, ed è di norma il presupposto per l'assicurazione errors and omissions, che a sua volta è per lo più il presupposto per la distribuzione. Le trattazioni specialistiche descrivono come l'underwriting si basi su questa documentazione; se e a quali condizioni venga concessa copertura dipende però dalla polizza, dalle esclusioni, dalla trasparenza informativa e dall'underwriting (Thoolie, Errors & Omissions Insurance for Filmmakers, trattazione specialistica, nessuna garanzia dell'assicuratore). Le lacune possono in tal caso comportare esclusioni, richieste di chiarimento, premi più alti o un rifiuto.

Un elemento IA senza una paternità umana documentata e senza un'origine di addestramento chiarita è quindi una potenziale rottura in questa catena. L'AI Tool Kit della Archival Producers Alliance, ospitato dalla Producers Guild of America, raccomanda perciò un «Cue Sheet» che tracci tutti i contenuti generati dall'IA e i loro metadati, oltre alla trasparenza verso troupe, distributori e partner; vi si afferma espressamente che queste informazioni sono utili anche per la stipula di un'assicurazione E&O (Producers Guild / Archival Producers Alliance, AI Tool Kit). Parallelamente si muove il mercato assicurativo: dal 1° gennaio 2026 la Insurance Services Office (Verisk) ha introdotto esclusioni standardizzate per l'IA generativa nella responsabilità civile generale (CGL) (moduli CG 40 47, CG 40 48, CG 35 08), dove la formula dall'interpretazione ampia «arising out of» può operare già in caso di coinvolgimento indiretto dell'IA (Fenwick, The End of 'Silent AI'?). Secondo la fonte queste esclusioni riguardano la responsabilità civile generale e non dimostrano che ogni polizza E&O cinematografica escluda l'IA; singole polizze tech E&O possono però escludere proprio i rischi generati dall'IA come le violazioni di proprietà intellettuale, sicché una manleva promessa potrebbe restare priva di copertura (Honigman, The AI Insurance Gap). L'assicurabilità non è dunque automatica: gli asset IA possono comportare ulteriori richieste di chiarimento, condizioni o costi.

Tutto ciò diventa controllabile attraverso un'origine degli asset documentata. Lo standard aperto C2PA descrive, con le Content Credentials, un manifesto firmato crittograficamente che registra chi ha creato o modificato un contenuto, quando e con quale strumento; al tempo stesso lo standard traccia esso stesso un limite e fornisce «no value judgments about whether the provenance data is good or bad» (C2PA, Content Credentials Explainer). La provenance è uno strumento di documentazione, non una prova giuridica: sostiene un protocollo di produzione, ma non sostituisce né la licenza né la definizione dei diritti.

Il caso esemplare Midjourney: quando l'output stesso diventa prova

Quanto concreti siano questi rischi lo mostra il primo grande procedimento hollywoodiano sull'IA. Nel giugno 2025 Disney e Universal hanno citato in giudizio Midjourney definendo il servizio un «bottomless pit of plagiarism», perché genererebbe riproduzioni non autorizzate di personaggi protetti come Darth Vader ed Elsa (AP News, Disney and Universal sue AI firm Midjourney). Nel settembre 2025 si è unita Warner Bros. Discovery, parlando di «brazen theft» per personaggi come Superman, Batman e Bugs Bunny e chiedendo fino a 150.000 dollari USA per ogni opera violata (Mashable, Midjourney pushes to expose studios' own AI practices). Midjourney si difende invocando il fair use e sostiene che gli studi impieghino internamente procedimenti analoghi; nell'ambito della controversia sul discovery, a metà giugno 2026 un giudice magistrate ha limitato gli obblighi di divulgazione degli studi ai prodotti IA rivolti ai consumatori (Mashable, Midjourney pushes to expose studios' own AI practices). Il procedimento è, allo stato di luglio 2026, pendente; una sentenza è ancora attesa.

Il punto decisivo per i produttori: non solo i dati di addestramento, ma anche l'output può diventare un problema quando riproduce in modo riconoscibile personaggi o opere protetti, ossia la differenza tra un modello che mostra «un casco spaziale» e uno che fornisce in modo riconoscibile un personaggio protetto.

Proprio per il trasferimento di stile tramite IA è importante una distinzione. Nel diritto statunitense uno stile in quanto tale non è automaticamente protetto; il tribunale in Kadrey v. Meta ha stabilito: «style is not copyrightable: only expression is» (Loeb & Loeb, Kadrey v. Meta). Chi chiede a un sistema di lavorare «nello stile di» non viola quindi diritti per questo solo motivo. Diventa rischioso quando l'output riprende concreti elementi espressivi protetti o personaggi riconoscibili, oppure quando i prodotti dell'IA soppiantano un mercato per opere dello stesso genere; lo U.S. Copyright Office mette in guardia da un «serious risk of diluting markets for works of the same kind as in their training data» (U.S. Copyright Office, Part 3). Questo inquadramento riguarda la situazione giuridica statunitense e non può essere trasferito in modo generalizzato ad altri Paesi.

Un unico spazio giuridico, tre risposte: USA, UE, Regno Unito

Per film sfruttabili a livello internazionale una prospettiva nazionale non basta: tre mercati di riferimento centrali trattano la stessa tecnologia in modo diverso.

Negli USA la linea si forma attraverso le decisioni giudiziarie. In Thomson Reuters v. Ross il tribunale ha deciso, nel febbraio 2025, che l'uso non fosse fair use: «Ross' use of the headnotes did not constitute fair use as a matter of law» (Loeb & Loeb, Thomson Reuters v. Ross Intelligence). Il giudice ha però sottolineato espressamente: «only non-generative AI is before me today» (Loeb & Loeb, Thomson Reuters v. Ross). In Kadrey v. Meta il tribunale ha valutato, nel giugno 2025, l'addestramento come fair use, ma ha ammesso la teoria della «market dilution» come possibile futuro punto d'attacco (Loeb & Loeb, Kadrey v. Meta). E nella causa Anthropic il giudice Alsup ha approvato in via preliminare, il 25 settembre 2025, un accordo transattivo da 1,5 miliardi di dollari USA; in precedenza aveva sì classificato l'addestramento come fair use, ma aveva valutato come violazione l'archiviazione di oltre sette milioni di libri basati sulla pirateria (Reuters, US judge preliminarily approves $1.5 billion Anthropic settlement). Anche nel settore musicale il quadro è misto: le cause promosse dalla RIAA contro Suno e Udio, del giugno 2024, sono in parte transatte e in parte ancora pendenti (RIAA, Record Companies Bring Landmark Cases against Suno and Udio).

L'UE punta sul diritto scritto. La direttiva DSM (UE) 2019/790 prevede all'articolo 4 un'eccezione per il text and data mining di opere accessibili legittimamente, che vale però solo se l'uso «has not been expressly reserved by their rightholders in an appropriate manner, such as machine-readable means» (EUR-Lex, Directive (EU) 2019/790). Questa riserva dei diritti leggibile dalla macchina è la leva con cui i titolari dei diritti possono vietare l'uso a fini di addestramento. L'EU AI Act obbliga inoltre i fornitori di modelli universali a istituire una copyright policy e a mettere a disposizione una sintesi pubblica dei contenuti di addestramento; questi obblighi per i modelli di IA universali si applicano dal 2 agosto 2025 ai modelli immessi ex novo sul mercato, mentre applicazione e sanzioni scattano dal 2 agosto 2026; per i fornitori di modelli già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2025 la fonte prevede un periodo transitorio fino al 2 agosto 2027 (Crowell & Moring, Code of Practice for General-Purpose AI Models Published). Il relativo General-Purpose AI Code of Practice è stato pubblicato il 10 luglio 2025 e, con il suo capitolo sul diritto d'autore, offre una via volontaria verso la compliance (Commissione europea, The General-Purpose AI Code of Practice).

Il Regno Unito è ancora indeciso. Secondo il diritto vigente l'eccezione per il data mining vale solo per la ricerca non commerciale (Section 29A CDPA); l'addestramento commerciale senza licenza non ne è coperto (GOV.UK, Report on Copyright and Artificial Intelligence). Dopo una consultazione dal 17 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025, con 11.520 risposte, l'ampia eccezione con opt-out inizialmente preferita non è più la linea prescelta (GOV.UK, Report on Copyright and Artificial Intelligence). Quanto conti la territorialità lo ha mostrato il procedimento Getty: il 4 novembre 2025 la High Court ha deciso che un modello come Stable Diffusion non è un «infringing copy»; Getty aveva ritirato le accuse centrali di violazione del diritto d'autore perché non era possibile dimostrare che l'addestramento fosse avvenuto nel Regno Unito (The Guardian, AI firm wins high court ruling after photo agency's copyright claim). Le analisi specialistiche ne traggono l'insegnamento che la territorialità conta profondamente e che il diritto secondario del Regno Unito pone limiti (Mayer Brown, Getty Images v Stability AI).

Controargomenti, limiti e rischi

Sarebbe scorretto dipingere la situazione solo come un pericolo. Non ogni uso dell'IA è illecito: diversi tribunali statunitensi hanno riconosciuto l'addestramento come fair use a determinate condizioni, e il Copyright Office raccomanda di lasciare crescere il mercato delle licenze senza interventi statali (U.S. Copyright Office, Part 3). Inoltre nascono strumenti pensati per ridurre il rischio. Adobe promuove Firefly sostenendo che utilizzi «commercially-safe datasets, including licensed and public domain content» e che non si addestri sui dati dei clienti (Adobe for Business, Firefly AI Approach). È un'affermazione del fornitore, non una garanzia giuridica confermata da un tribunale, ma segna la direzione: modelli di addestramento su licenza, modelli aziendali interni o privati su asset autorizzati, nonché manleve contrattuali.

Sala server buia con file di rack e spie di stato luminose.
Dati di addestramento su licenza e origine documentata costituiscono la base per asset IA assicurabili e sfruttabili a livello internazionale.

I limiti restano però reali. Le assicurazioni dei fornitori e le manleve valgono solo quanto la loro copertura, e il mercato assicurativo si sta proprio allontanando dalla copertura tacita dell'IA (Honigman, The AI Insurance Gap). I metadati di provenance si possono rimuovere e, perfino là dove l'addestramento è consentito, un output può riprodurre elementi protetti, come mostra il procedimento Midjourney. A ciò si aggiunge la frammentazione internazionale: un asset che appare difendibile in un mercato può risultare attaccabile in un altro, e per una produzione sfruttabile a livello mondiale non è un problema marginale, bensì un rischio centrale.

Conclusione

Il settore ha a lungo fatto come se la questione dell'IA fosse soprattutto estetica. Non lo è. Che un risultato IA appaia convincente è la più facile di tutte le verifiche. Le difficili vengono dopo: l'origine è documentata? I diritti sottostanti sono chiariti e licenziati? Il risultato è assicurabile? E regge alla situazione giuridica di ciascun mercato di destinazione?

Chi pone queste domande solo al momento della consegna le pone troppo tardi. La risposta solida nasce presto: grazie a modelli di addestramento su licenza o interni, a una paternità umana documentata, a un protocollo di produzione pulito sull'origine degli asset, a una divulgazione tempestiva verso assicuratore e completion bond, nonché a manleve la cui copertura sia stata verificata. Hollywood non deve temere la questione del diritto d'autore, ma rispondervi prima che la cinepresa giri. Questa non è una consulenza legale; la situazione giuridica concreta va qualificata in base al mercato e alla data.

Punti chiave

  • Un asset IA visivamente convincente non è automaticamente un asset che si possa possedere, licenziare, assicurare e sfruttare a livello internazionale. È proprio questo divario a decidere di finanziamento e distribuzione.
  • Negli USA il materiale puramente generato dall'IA senza paternità umana non è tutelabile; ciò può indebolire la chain of title e complicare il processo E&O.
  • Gli spazi giuridici divergono: gli USA attraverso la giurisprudenza sul fair use, l'UE attraverso l'opt-out della DSM e la trasparenza dell'AI Act, il Regno Unito con una stretta eccezione per la ricerca e una riforma ancora aperta.
  • L'assicurabilità non è automatica: dipende dalla polizza, dalle esclusioni, dalla trasparenza informativa e dall'underwriting, e gli asset IA possono comportare esclusioni, richieste di chiarimento, premi più alti o un rifiuto; assicurazioni dei fornitori e manleve prive di copertura non proteggono.
  • Origine documentata, modelli di addestramento su licenza e un protocollo di produzione sono le leve pratiche contro i difetti della chain of title.

Fonti e approfondimenti

  1. U.S. Copyright Office – „Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability“ (Report, Januar 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  2. U.S. Copyright Office – „Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training“ (Pre-Publication Version, Mai 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  3. Amt der Europäischen Union (EUR-Lex) – „Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market“ (Art. 3 und Art. 4) (abgerufen 11.7.2026)
  4. Europäische Kommission – „The General-Purpose AI Code of Practice“ (veröffentlicht 10. Juli 2025; Abruf 11. Juli 2026)
  5. GOV.UK / IPO – „Report on Copyright and Artificial Intelligence“ (März 2026; Abruf 11. Juli 2026)
  6. Reuters, Blake Brittain – „US judge preliminarily approves $1.5 billion Anthropic copyright settlement“ (25. September 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  7. Loeb & Loeb LLP – „Thomson Reuters v. Ross Intelligence, Inc.“ (Februar 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  8. Loeb & Loeb LLP – „Kadrey v. Meta Platforms, Inc.“ (25. Juni 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  9. The Guardian, Robert Booth – „AI firm wins high court ruling after photo agency's copyright claim“ (4. November 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  10. Associated Press – „Disney and Universal sue AI firm Midjourney for copyright infringement“ (11. Juni 2025) (abgerufen 11.7.2026)
  11. Mashable, Chance Townsend – „Midjourney pushes to expose studios' own AI practices in copyright fight“ (5. Juli 2026) (abgerufen 11.7.2026)
  12. C2PA – „Content Credentials Explainer“ (Spezifikation 2.4; Abruf 11. Juli 2026)
  13. Producers Guild of America / Archival Producers Alliance – „AI Tool Kit“ (auf producersguild.org gehostetes PDF; Abruf 11. Juli 2026)
  14. Thoolie – „Errors & Omissions Insurance for Filmmakers: The Complete Guide“ (21. Juni 2026; Fachdarstellung) (abgerufen 11.7.2026)
  15. Fenwick – „The End of 'Silent AI'? Emerging AI Exclusions, Coverage Fragmentation, and Practical Implications“ (15. Juni 2026) (abgerufen 11.7.2026)